(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10
                           febbraio 2007)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                             Ha adottato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il  presente  regolamento,  in  attuazione  dell'art. 5, comma 1,
lettera-  b),  della  legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 e successive
modificazioni,  disciplina:  a)  le  modalita'  e  i  termini  per la
verifica  di  compatibilita',  da  parte  della  Regione  rispetto al
fabbisogno  di  assistenza risultante dall'atto programmatorio di cui
all'art. 2, comma 1, lettera-- a), numero 1, della legge regionale n.
4/2003,  di  seguito  denominato  atto  programmatorio,  ai  fini del
successivo  rilascio  dell'autorizzazione comunale alla realizzazione
di  nuove  strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private,
all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento in altra sede
di  strutture  gia'  esistenti,  di seguito denominata autorizzazione
alla realizzazione;
b) le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti
interessati ai rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione;
c)  le  modalita'  e  i  termini  per  la  richiesta  ed  il rilascio
dell'autorizzazione  all'esercizio  e  per la cessione della relativa
titolarita'  nonche'  per  lo  svolgimento delle relative funzioni di
vigilanza   e   per   la   sospensione,  la  revoca  e  la  decadenza
dell'autorizzazione stessa.
2.  Non rientra nella normativa contenuta nel presente regolamento lo
svolgimento dell'attivita' professionale medica o sanitaria in ambito
sanitario  o  socio sanitario presso studi non ricompresi all'interno
delle  tipologie  di cui all'art. 4 comma 1, lettera- e), della legge
regionale  n.  4/2003,  cui  si  applicano le specifiche disposizioni
vigenti in materia.