(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2007) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera- b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni, disciplina: a) le modalita' e i termini per la verifica di compatibilita', da parte della Regione rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatorio di cui all'art. 2, comma 1, lettera-- a), numero 1, della legge regionale n. 4/2003, di seguito denominato atto programmatorio, ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento in altra sede di strutture gia' esistenti, di seguito denominata autorizzazione alla realizzazione; b) le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati ai rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione; c) le modalita' e i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per la cessione della relativa titolarita' nonche' per lo svolgimento delle relative funzioni di vigilanza e per la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione stessa. 2. Non rientra nella normativa contenuta nel presente regolamento lo svolgimento dell'attivita' professionale medica o sanitaria in ambito sanitario o socio sanitario presso studi non ricompresi all'interno delle tipologie di cui all'art. 4 comma 1, lettera- e), della legge regionale n. 4/2003, cui si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia.